L.R. N. 32 del 30/08/1991
L'Assessorato dei Lavori pubblici eroga finanziamenti ai Comuni destinati alla erogazione dei contributi in favore dei privati per la realizzazione di opere finalizzate al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici privati Post 1989, ovvero in edifici non privati adibiti a centri o istituti residenziali per l’assistenza ai disabili.
I privati interessati all'abbattimento di barriere architettoniche in edifici privati devono presentare la domanda, comprensiva degli allegati, al Comune in cui è ubicato l'immobile, entro il 1° marzo di ogni anno.
A seguito della richiesta, il Comune effettua un sopralluogo per verificare: la fondatezza della richiesta (esistenza dell’ostacolo alla deambulazione e idoneità dell’intervento proposto al fine di superare l’ostacolo esistente); che le opere non siano già eseguite o iniziate; che la spesa prevista sia congrua.
Entro il 31 marzo di ogni anno, i sindaci dei comuni inviano all'Assessorato regionale dei Lavori pubblici le richieste di finanziamento. L'Assessorato effettua l'istruttoria delle pratiche, volta a verificare la completezza e la correttezza della documentazione trasmessa dai comuni, quindi, stila la graduatoria. Due i criteri per l'inserimento delle domande nella graduatoria definitiva, la precedenza assoluta per le domande munite di certificazione ASL attestante l’invalidità totale con difficoltà deambulatoria e, in subordine, ordine cronologico di presentazione della domanda al Comune.
I contributi vengono erogati agli enti in un'unica soluzione. La determinazione di impegno e erogazione viene trasmessa alla Ragioneria regionale e ai Comuni interessati.
Il comune procede, quindi, alle comunicazioni di acquisizione del diritto al contributo ai beneficiari delle domande che possono essere finanziate in applicazione della graduatoria definitiva, fissando un termine di inizio e fine lavori.
Il Comune procede all'erogazione dei contributi dopo la presentazione delle pezze giustificative di spesa (fatture quietanzate), previa verifica di corrispondenza del loro importo alla entità del contributo riconosciuto: l’importo del contributo erogabile è pari a quello concesso (calcolato ai sensi dell’art. 9 c. 2 della L. 13/1989) se la fattura conferma la previsione di spesa dichiarata nella domanda, ovvero a quello ricalcolato sull’inferiore importo fatturato.
Il contributo è concesso in misura pari alla spesa effettivamente sostenuta fino a € 2.582,28; è aumentato del 25% della spesa effettivamente sostenuta da € 2582,29 ad € 12.911,42; è aumentato di un ulteriore 5% della spesa effettivamente sostenuta da € 12.911,43 a € 51.645,68.
CHI PUO’ PRESENTARE DOMANDA
I destinatari del procedimento sono i comuni
I beneficiari finali del contributo sono i privati
COSA SERVE PER POTER PARTECIPARE
I cittadini che fanno richiesta del contributo ai comuni devono:
- essere "portatori di menomazioni o limitazioni funzionali permanenti, ivi compresa la cecità" ovvero di menomazioni o limitazioni funzionali "relative alla deambulazione e alla mobilità" (art. 9 comma 3 della legge 13/1989) - si darà priorità ai portatori di handicap riconosciuti dalla competente ASL invalidi totali con difficoltà di deambulazione;
- avere effettiva, stabile ed abituale dimora nell'alloggio in cui sono necessari i lavori per l'abbattimento delle barriere;
- avere l'autorizzazione del proprietario dell'alloggio in cui sono necessari i lavori per l'abbattimento delle barriere, qualora il richiedente non sia il proprietario;
- non aver già effettuato o iniziato l'esecuzione delle opere.
Si precisa che:
- la domanda deve avere ad oggetto interventi su edifici privati, già esistenti alla data di entrata in vigore della L. 13/1989 (10.02.1989), per cui il comune non può ammettere domande relative a edifici costruiti successivamente a tale data;
- in virtù della legge 62/1989, che ha integrato sul punto la legge 13/1989, il contributo può essere chiesto anche per interventi su edifici non privati se adibiti a centri o istituti residenziali per l’assistenza ai disabili (punto 4.19 della circolare 1669/1989 del Ministero dei lavori pubblici).
TERMINI DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO
90 giorni, salvo proroghe, nei termini di legge, motivate da esigenze istruttorie
TERMINI PER LA PRESENTAZIONE
Le domande devono essere presentate presso il comune in cui è sito l’immobile entro il 1° marzo di ciascun anno.
I comuni devono inviare alla Regione l’elenco delle domande ammesse entro il 31 marzo di ciascun anno.
QUALE DOCUMENTAZIONE DEVI PRESENTARE?
Entro il 1° marzo di ogni anno, il privato deve presentare al comune, in cui le opere di abbattimento delle barriere architettoniche devono essere effettuate, la seguente documentazione:
- domanda in bollo tramite la compilazione del modello di domanda fornito dai comuni competenti (vedi modello allegato) (lo schema di domanda predisposto dall'Assessorato);
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio (vedi modello allegato);
- certificato medico attestante una situazione di handicap consistente in “menomazioni o limitazioni funzionali permanenti, ivi compresa la cecità" ovvero in menomazioni o limitazioni funzionali "relative alla deambulazione e alla mobilità" (art. 9 comma 3 della legge 13/1989);
- in caso di invalidità totale: certificato USL (o fotocopia autenticata) attestante l'invalidità totale con difficoltà di deambulazione
- autorizzazione del proprietario dell'alloggio nel caso in cui richiedente e proprietario non siano la stessa persona
NOTE
Non sono ammissibili a contributo:
- gli interventi in alloggi non esistenti prima dell'entrata in vigore della legge n. 13 del 1989.
- la realizzazione di nuovi alloggi o la ristrutturazione di interi edifici
- gli interventi in alloggi di edilizia residenziale pubblica (AREA Ex IACP)
- le opere eseguite prima della presentazione della domanda