Descrizione

Dal 1 gennaio 2014 è in vigore la nuova tassa rifiuti che sostituisce la Tarsu:

- La Legge  di stabilità 2014 (n. 147 del 2013) che disciplina la IUC, Imposta Unica Comunale che comprende oltre l’IMU anche la TASI e la TARI, prevede ai commi 641-668 la regolamentazione della Tassa Smaltimento Rifiuti (TARI), rimandando per il calcolo della tassa al Decreto n° 158/99.

 

Stralcio del Regolamento IUC

Istituzione della Tassa sui rifiuti

Il presente capo disciplina la Tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'art. 1 comma 639 della legge 147/2013 e secondo i principi contenuti negli articoli 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 e successive modifiche ed integrazioni. Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. La classificazione dei rifiuti urbani ed assimilati è effettuata con riferimento alle definizioni di legge. Ai fini della definizione dei criteri per l'individuazione del costo del servizio, della determinazione della tariffa e della classificazione delle categorie di attività si applicano le disposizioni di cui al D.P.R. n. 158/1999 recante norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa di gestione del ciclo dei rifiuti urbani Il Comune ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa. La ripartizione dei costi da ricoprire tra le utenze domestiche e non domestiche e i coefficienti di cui al D.P.R. 158/1999, rilevanti nel calcolo della tariffa, sono determinati annualmente nella delibera tariffaria.

 

Utenze domestiche

Il numero dei componenti il nucleo familiare ai fini dell'applicazione della tariffa per le utenze domestiche, è individuato nel numero risultante dagli elenchi dell'anagrafe del Comune salvo presentazione di idonea documentazione da parte dei soggetti interessati nei seguenti casi: - congiunto anziano collocato in casa di riposo; - congiunto che svolge attività di studio o di lavoro fuori dal Comune di residenza per un periodo superiore ai sei mesi. Devono essere comunque dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell’utenza per almeno sei mesi nell’anno solare, come ad esempio altri familiari o collaboratrici domestiche che dimorano presso la famiglia.

Per le utenze domestiche occupate o a disposizione di persone non residenti, per gli alloggi dei cittadini residenti all’estero e iscritti all’A.I.R.E. si assume come numero degli occupanti quello di 1(una) unità.

Le cantine, le autorimesse o gli altri luoghi simili si considerano utenze domestiche condotte da n. 1 occupante se condotte da persona fisica. I medesimi locali, se condotti da soggetti diversi da persona fisica, si considerano utenze non domestiche.

Per le utenze domestiche date in locazione, il proprietario deve darne comunicazione all’Ufficio Tributi ed esibire il contratto regolarmente registrato. In tutti i casi l'onere della prova è in capo al proprietario. Sono ammesse le dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà e le dichiarazioni sostitutive di certificazioni ex art. 46 e art. 47 del D.P.R. 445/2000, esclusivamente se relative a documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, che siano già in possesso dell'Amministrazione o di altre amministrazioni pubbliche.

 

Utenze non domestiche

Nel caso di non corrispondenza formale fra l’attività esercitata e le categorie previste dalle tabelle allegate al DPR 27 aprile 1999, n. 158, deve essere attribuita ai fini dell’applicazione della tariffa la categoria di attività che presenta con esse maggiori analogie sotto il profilo della destinazione d’uso e quindi della connessa potenzialità di produzione dei rifiuti. La categoria tariffaria applicabile ad ogni utenza è unica anche qualora le superfici utilizzate per l'esercizio dell'attività presentino diverse destinazioni d'uso (vendita, uffici, magazzino, etc. ..) se non nei casi in cui siano individuabili superfici catastalmente separate e, nei casi di aree scoperte operative.

 

Riduzioni

Il Comune riconosce annualmente con apposita deliberazione le seguenti riduzioni: a) per locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente fino al 30% della tariffa; b) per fabbricati rurali ad uso abitativo fino al 30% della tariffa; c) nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, la TARI è dovuta nella misura del 40%; d) alle utenze non domestiche produttrici di rifiuti speciali assimilati agli urbani che dimostrino di aver avviato gli stessi al recupero, è applicata una riduzione fino al 40% della parte variabile della tariffa. Tale riduzione è concessa a consuntivo a seguito di presentazione di idonea documentazione a cura del soggetto interessato. La riduzione è commisurata all'importo della fattura presentata dal soggetto richiedente che deve essere di un importo pari almeno al 40% di quanto dovuto per la corrispondente annualità;

 

Esclusioni per inidoneità a produrre rifiuti

Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non sono suscettibili di produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati.

 

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Con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 26.04.2017 si è stabilito quanto segue:

IL Consiglio Comunale

DELIBERA

Di modificare ladeliberazione del Consiglio comunale n.7 del 31/03/2017 avente ad oggetto “Tassa sui rifiuti (TARI). Approvazione delle tariffe anno 2017”, stabilendo che il tributo comunale sui rifiuti, TARI, venga versato, come da regolamento, in numero tre rate e alle seguenti scadenze:

1^ rata: 30 settembre 2017;

2^ rata: 30 ottobre 2017;

3^ rata: 30 novembre 2017;

Di fissare,ai sensi dell’art.1, comma 688, della Legge n.147/2015 il termine del 16 giugno 2017 per il pagamento della rata unica della TARI;

Ufficio responsabile

Servizio Tributi

Piazza Antonio Solinas, 1 Banari, Sassari, Sardegna, 07040, Italia

Telefono: 079826001 int.4
Email: anagrafe@comune.banari.ss.it
Telefono: 079826001 int.2
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