Con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 31.03.2017 si è stabilito quanto segue:
Il Consiglio Comunale
DELIBERA
1. Di stabilire, per l’anno d’imposta 2017, l’azzeramento delle aliquote TASI per tutte le tipologie di immobile;
2. Di dare attoche quanto disposto nel precedente punto decorre dal 1 gennaio 2017;
2016
Con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 29/02/2016 si è stabilito quanto segue:
Il Consiglio Comunale
DELIBERA
- DI STABILIRE che, per l’annualità 2016, l'aliquota applicata al tributo per i servizi indivisibili (TASI) è pari a 0 (zero) per qualsiasi immobile.
2015
Con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 27/07/2015 si è stabilito quanto segue:
Il Consiglio Comunale
DELIBERA
- DI STABILIRE che, per l’annualità 2015, l'aliquota applicata al tributo per i servizi indivisibili (TASI) è pari a 0 (zero) per qualsiasi immobile.
2014
Con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 07/07/2014 si è stabilito quanto segue:
Il Consiglio Comunale
DELIBERA
1. di stabilire che, per l’annualità 2014, l'aliquota applicata al tributo per i servizi indivisibili (TASI) è pari a zero per qualsiasi immobile;
LA TASI
Che cos’e la TASI?
La TASI è dovuta per il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, incluse le abitazioni principali, di qualunque categoria catastale e le relative pertinenze, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell’IMU, a qualsiasi uso adibiti.
Stralcio del Regolamento IUC
Ambito di applicazione
Le disposizioni di cui al presente capo disciplinano l’applicazione del tributo sui servizi indivisibili (TASI), di cui alla legge n. 147 del 27 dicembre 2013.
Servizi indivisibili
I servizi indivisibili resi dal Comune di Banari sono i seguenti:
- illuminazione pubblica
- ambiente, parchi e verde
- urbanistica e gestione del territorio
- viabilità e mobilità
- protezione civile
- polizia locale, demografico, elettorale e statistico.
Presupposto impositivo
Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresi l'abitazione principale come definiti ai fini dell'imposta municipale propria, di aree scoperte nonché di quelle edificabili a qualsiasi uso adibiti. Sono escluse dalla TASI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali imponibili, non operative e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui ai commi precedenti. In particolare per quanto riguarda i soggetti passivi si da atto che nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare di un diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di una autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura del 30 per cento dell'ammontare complessivo della stessa, calcolata applicando l'aliquota stabilita con deliberazione del Consiglio comunale. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.
Base imponibile e aliquote
La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU).
Il Comune, con deliberazione di Consiglio, provvede annualmente alla determinazione delle aliquote TASI, nel rispetto della normativa vigente.