Che cos’e l'IMU?
Ai sensi dell’art. 1, comma 639, della legge 27/12/2013 n. 147, dall’1/1/2014, è istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) di cui l’imposta municipale propria (IMU) rappresenta la componente patrimoniale. L'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU di cui all’art. 13 del D.L. n. 201/2011 convertito in legge n. 214/2011 e art. 2 del D.L. n. 102/2013 convertito in legge n. 124/2013.
Stralcio del Regolamento IUC
DISCIPLINA GENERALE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE UNICA
Ambito di applicazione
Il presente capo disciplina l'imposta municipale propria (IMU) di cui agli articoli 8, e 9 del decreto legislativo n. 23 e successive modifiche ed integrazioni e art. 13 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011 convertito nella legge n. 214 del 22/12/2011 e secondo i principi contenuti negli articoli 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 e successive modifiche ed integrazioni. L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di qualunque bene immobile, sito nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinato e di qualunque natura. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.
Equiparazione abitazione principale
Si considera direttamente adibita ad abitazione principale:
- l'unità immobiliare e relativa pertinenza posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
- l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, purché vi abbiano la residenza nonché la dimora abituale. Il soggetto passivo è tenuto a presentare copia del contratto di comodato e dei contratti per la fornitura dei servizi a rete intestati al comodatario. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.
- l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato (cittadini AIRE) a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.
Fabbricati inagibili o inabitabili
Ai fini dell'applicazione della riduzione alla metà della base imponibile sono considerati inagibili o inabitabili le unità immobiliari per le quali sussista una oggettiva situazione di pericolo alla salute o all'incolumità fisica delle persone non dipendente dalla volontà del soggetto passivo. Non sono da considerarsi inagibili o inabitabili gli immobili il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori di qualsiasi tipo diretti alla conservazione, ammodernamento o miglioramento. Per l'accertamento dell'inagibilità e inabitabilità si rinvia a quanto stabilito dall'art. 13 comma 3 del D.L. 201/2011.