Che cos’e la IUC?
La nuova imposta, introdotta con la Legge di Stabilità 2014, ingloba tributi dovuti in relazione al possesso di immobili (IMU), alla produzione di rifiuti (TARI) e ai servizi comunali indivisibili come l'illuminazione, la viabilità o il mantenimento del verde pubblico (la TASI).
La disciplina della IUC è contenuta nell’articolo 1 della legge di stabilità 2014, nel Decreto Legge n. 16/2014 conv. in L. n. 68/2014, nonché nei regolamenti adottati dai singoli comuni.
Il Regolamento IUC del Comune di Banari, contenente la disciplina di IMU, TASI e TARI, è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale N. 14 del 07.07.2014, adottato ai sensi dell’articolo 52, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dell’articolo 1, comma 682, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
Come si compone?
La legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell’ambito di un disegno complessivo di riforma dei tributi locali, ha istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi:
1. imposta municipale propria (IMU) di natura patrimoniale dovuta dal possessore di immobili;
2. il tributo per i servizi indivisibili (TASI) riferito ai servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile;
3. la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore.
Stralcio del Regolamento IUC
Determinazione aliquote e tariffe
Per ciascun anno di imposta il Consiglio comunale stabilisce con apposita deliberazione le aliquote, le tariffe e le riduzioni di cui al presente regolamento. In caso di mancata approvazione si intendono confermate le aliquote deliberate per l'anno di imposta precedente.
Versamenti
Il versamento dell'IMU e della TASI è effettuato con scadenza il 16 giugno e il 16 dicembre, salvo diverse decisioni del Governo. E’ consentito il versamento in un’unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.
Il versamento della TARI è effettuato in tre rate con scadenza 30 agosto, 30 settembre e 30 ottobre.
Dichiarazione
I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa alla IUC entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data d'inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal Comune, ha effetto anche per gli
anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati, da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. Nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione degli immobili e il numero dell'interno ove esistente.
Riscossione
La IUC è applicata e riscossa dal Comune.
Rimborsi
Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.